Art. 10

In vigore dal 27 lug 1948
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 23 LUGLIO 1948, N. 970 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 5 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 21. - FRASCA

Note all'articolo

  • La L. 23 luglio 1948, n. 970 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-05;100#art-10

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