Art. 4
In vigore dal 27 lug 1948
Chiunque trasgredisce all'ordine legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi, le parti di esse atte all'impiego, le munizioni, gli esplosivi o gli aggressivi chimici o altri congegni micidiali da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa sino a lire duecentomila.
Note all'articolo
- La L. 23 luglio 1948, n. 970 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-05;100#art-4