Art. 1
In vigore dal 27 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 678, 679, 695, 697, 698 e 699 del Codice penale, relativi alla fabbricazione, commercio e detenzione abusiva di armi e di materie esplodenti, nonché alla omessa denuncia di esse da parte di chi le detiene o di chi abbia notizia che si trovano in un luogo da lui abitato;
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo, luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 5 febbraio 1948;
.
Chiunque, senza licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato o esporta o pone comunque in vendita o cede a qualsiasi titolo armi o parti di armi atte all'impiego, munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa sino a lire duecentomila.
Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di collezione di armi artistiche, rare o antiche.
Note all'articolo
- La L. 23 luglio 1948, n. 970 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-05;100#art-1