Art. 1
In vigore dal 28 set 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, modificato con la legge 23 luglio 1948, n. 970;
Visto l'articolo unico, comma tredicesimo, della predetta legge 23 luglio 1948, n. 970;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
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È approvato il testo unico delle disposizioni penali per il controllo delle armi, che, vistato dal Ministro per la grazia e giustizia, è pubblicato in allegato al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-08-19;1184#art-1