1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 28 il reddito agrario si considera inesistente.
Capo IIArt. 35 AbrogatoPerdite per mancata coltivazione e per eventi naturaliIn vigore dal 1 gen 2027Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotato1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 28 il reddito agrario si considera inesistente.Storico versioni· 2 modificazioniLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-35