Capo II
Art. 35
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
In vigore dal 1 gen 2004
1. Nelle ipotesi previste dall' il reddito agrario si considera inesistente.
Note all'articolo
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 38.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-35