Capo II

Art. 35

Abrogato

Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali

In vigore dal 1 gen 2027
1. Nelle ipotesi previste dall' il reddito agrario si considera inesistente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-35

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo