Capo II
Testo vigente Testo annotato1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Storico versioni· 4 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-40
Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 01/01/2004 al 31/12/2026 · D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117: ha disposto con l'art. 376, comma 1, lettera e l'abrogazione dell'intero provvedimento. dal 01/01/2001 al 31/12/2003 · 003G0372: ha disposto con l'art. 1, comma 1 la totale modifica del presente provvedimento e ne ha ridefinito la struttura di titoli, capi e articoli. dal 29/06/1990 al 31/12/2000 · 000G0441: ha disposto con l'art. 145, comma 99 la modifica dell'art. 40, comma 2. dal 01/01/1988 al 28/06/1990 · L. 26 giugno 1990, n. 165: , convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 in G.U. 28/06/1990, n. 149, ha disposto con l'art. 2, commi 1, lettera d e 2 la modifica dell'art. 40, comma 2. Assistenza e ordini: info@portalenormativo.it
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