Capo II
Art. 35
Abrogato44 / 235Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
In vigore dal 1 gen 2027
1. Nelle ipotesi previste dall' il reddito agrario si considera inesistente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-35