Capo II

Art. 30

Abrogato

Denuncia e decorrenza delle variazioni

In vigore dal 1 gen 2027
1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell' devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento. 2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell' e hanno effetto da tale anno. 3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell' se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata. 4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell' hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-30

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