Art. 87

Accettazione di una dichiarazione doganale

Accettazione di una dichiarazione doganale 1.   Le dichiarazioni doganali rispondenti alle condizioni stabilite nel presente capo e nell’ sono accettate immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono state presentate in dogana. 2.   Salvo che sia altrimenti disposto, la data di accettazione della dichiarazione doganale da parte delle autorità doganali è la data da usare per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci e per tutte le altre formalità all’importazione o all’esportazione. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per l’accettazione di una dichiarazione doganale, compresa l’applicazione di tali norme nei casi di cui all’. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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