Art. 85

Presentazione di una dichiarazione doganale

Presentazione di una dichiarazione doganale 1.   Fino al 28 febbraio 2034, fatto salvo l’, paragrafo 1, la dichiarazione doganale può essere presentata da qualsiasi persona che sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Tale persona deve inoltre essere in grado di presentare o far presentare le merci pertinenti in dogana da parte di un’altra persona. Tuttavia, qualora l’accettazione di una dichiarazione doganale implichi obblighi particolari per una determinata persona, tale dichiarazione è presentata da tale persona o dal suo rappresentante. 2.   Fino al 30 giugno 2028 la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci vendute a distanza è presentata da una delle seguenti persone: a) la persona autorizzata ad avvalersi del regime IOSS o il suo rappresentante indiretto; b) la persona autorizzata ad avvalersi del regime speciale di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE o il suo rappresentante indiretto; c) nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b): il rappresentante indiretto dell’importatore; d) nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c): qualsiasi persona che sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. 3.   Il dichiarante è stabilito nel territorio doganale dell’Unione. 4.   In deroga al paragrafo 3, la condizione di stabilimento nel territorio doganale dell’Unione non è richiesta: a) alle persone che presentano una dichiarazione doganale di transito o di ammissione temporanea; b) alle persone che presentano una dichiarazione doganale a titolo occasionale, anche a fini di uso finale o di perfezionamento attivo, purché le autorità doganali lo ritengano giustificato; c) alle persone che sono stabilite in un paese il cui territorio è adiacente al territorio doganale dell’Unione e che presentano le merci cui fa riferimento la dichiarazione doganale a un ufficio doganale di frontiera dell’Unione adiacente a tale paese, a condizione che il paese nel quale sono stabilite le persone conceda mutui benefici alle persone stabilite nel territorio doganale dell’Unione; d) agli importatori per le vendite a distanza che intervengono nella vendita a distanza di merci che devono essere importate nel territorio doganale dell’Unione nel quadro del regime IOSS, a condizione che designino un rappresentante indiretto.
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