Art. 83

Dichiarazione semplificata

Dichiarazione semplificata 1.   Fino al 28 febbraio 2034, le autorità doganali possono accettare che una persona ottenga il vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata che omette taluni dati o documenti di accompagnamento di cui all’. 2.   Fino al 28 febbraio 2031, le autorità doganali possono autorizzare il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni per la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura per la presentazione di una dichiarazione semplificata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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