Art. 82

Dichiarazione doganale normale

Dichiarazione doganale normale 1.   Fino al 28 febbraio 2034, le dichiarazioni doganali normali contengono tutti i dati necessari per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci, nonché i documenti di accompagnamento di cui all’. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura per la presentazione della dichiarazione doganale normale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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