Art. 88
Modifica della dichiarazione doganale
Modifica della dichiarazione doganale
1. Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare uno o più dati della dichiarazione doganale dopo l’accettazione di quest’ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione doganale merci diverse da quelle che ne costituivano l’oggetto iniziale.
2. Una modifica della dichiarazione doganale dopo l’accettazione di quest’ultima da parte delle autorità doganali non è autorizzata se la richiesta è fatta dopo che le autorità doganali:
a)
hanno informato il dichiarante che intendono procedere all’esame delle merci;
b)
hanno stabilito che i dati della dichiarazione doganale sono inesatti; oppure
c)
hanno svincolato le merci.
3. Su richiesta del dichiarante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione doganale, le autorità doganali possono autorizzare la modifica della stessa dopo lo svincolo delle merci per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura per modificare la dichiarazione doganale dopo lo svincolo delle merci conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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