Art. 91

Sdoganamento centralizzato

Sdoganamento centralizzato 1.   Fino al 28 febbraio 2031, su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare, presso un ufficio doganale responsabile per il luogo in cui è stabilita, una dichiarazione doganale per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale. Le autorità doganali possono dispensare dall’obbligo di autorizzazione di cui al primo comma se l’ufficio doganale dove la dichiarazione doganale è presentata e l’ufficio doganale dove le merci sono presentate in dogana sono sotto la responsabilità della stessa autorità doganale. 2.   Unicamente un operatore economico autorizzato alle semplificazioni doganali di cui all’, paragrafo 2, lettera a), può richiedere l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   L’ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione doganale: a) vigila che le merci siano vincolate al regime doganale in questione; b) effettua i controlli doganali per la verifica della dichiarazione doganale; c) se del caso, chiede che l’ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci effettui determinati controlli doganali per la verifica della dichiarazione doganale; e d) espleta le formalità doganali per la riscossione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’eventuale obbligazione doganale. 4.   L’ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione doganale e quello presso il quale sono presentate le merci si scambiano le informazioni necessarie per la verifica della dichiarazione doganale e per lo svincolo delle merci. 5.   L’ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci effettua, fatti salvi i propri controlli riguardanti le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o ne escono, i controlli doganali di cui al paragrafo 3, lettera c), e comunica i risultati di tali controlli all’ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione doganale. 6.   L’ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione doganale svincola le merci tenendo conto dei risultati: a) dei propri controlli per la verifica della dichiarazione doganale; b) dei controlli effettuati dall’ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci per la verifica della dichiarazione doganale e dei controlli riguardanti le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o ne escono. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni per la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo. 8.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura per lo sdoganamento centralizzato, compresi le formalità e i controlli doganali pertinenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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