Art. 92
Iscrizione nelle scritture del dichiarante
Iscrizione nelle scritture del dichiarante
1. Fino al 28 febbraio 2031, su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare una dichiarazione doganale, compresa una dichiarazione semplificata, sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante, a condizione che i dati contenuti in tale dichiarazione siano messi a disposizione delle suddette autorità nel sistema elettronico del dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione doganale sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante.
2. La dichiarazione doganale si ritiene accettata al momento dell’iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante.
3. Le autorità doganali possono, su richiesta, dispensare dall’obbligo di presentazione delle merci. In tal caso si considera che le merci siano state svincolate al momento dell’iscrizione nelle scritture del dichiarante.
Tale dispensa può essere concessa se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
il dichiarante è un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali di cui all’, paragrafo 2, lettera a);
b)
la natura e il flusso delle merci interessate giustificano una dispensa e sono noti all’autorità doganale;
c)
l’ufficio doganale di controllo ha accesso a tutte le informazioni che ritiene necessarie per consentirgli di esercitare, se necessario, il suo diritto di esaminare le merci;
d)
al momento dell’iscrizione nelle scritture, le merci non sono più soggette ad altre normative applicate dalle autorità doganali, salvo sia altrimenti disposto nell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Tuttavia, l’ufficio doganale di controllo può chiedere, in situazioni specifiche, che siano presentate le merci anche in caso di dispensa.
4. Le condizioni alle quali è consentito lo svincolo delle merci sono enunciate nell’autorizzazione di cui al paragrafo 1.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni per la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali relative all’iscrizione nelle scritture del dichiarante, comprese le formalità e i controlli doganali pertinenti, di cui al paragrafo 1 del presente articolo e alla dispensa dall’obbligo di presentare le merci di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
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