Art. 201

Divieti temporanei relativi all’uso delle garanzie globali

Divieti temporanei relativi all’uso delle garanzie globali 1.   Nell’ambito dei regimi speciali o della custodia temporanea la Commissione può decidere di vietare temporaneamente il ricorso: a) a una garanzia globale di importo ridotto o a una dispensa dalla garanzia di cui all’, paragrafo 2; b) alla garanzia globale di cui all’ per le merci in relazione alle quali siano state constatate frodi su larga scala. 2.   Laddove si applica il paragrafo 1, il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o a una dispensa dalla garanzia oppure alla garanzia globale di cui all’ può essere autorizzato in uno dei seguenti casi: a) se la persona interessata può dimostrare che non sono sorte obbligazioni doganali in relazione alle merci in questione nel corso delle operazioni da essa compiute nei due anni precedenti la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) se la persona interessata può dimostrare, qualora siano sorte obbligazioni doganali durante i due anni precedenti la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che tali obbligazioni sono state interamente pagate dal debitore o dai debitori oppure dal fideiussore entro il termine prescritto. Al fine di ottenere l’autorizzazione a ricorrere a una garanzia globale temporaneamente vietata, la persona interessata deve altresì soddisfare i criteri di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c). 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali relative ai divieti temporanei di utilizzo delle garanzie globali di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4. Qualora lo richiedano motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati inerenti alle misure di cui al presente articolo, relativi alla necessità di assicurare rapidamente la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’, paragrafo 5.
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