Art. 202

Garanzia complementare o sostitutiva

Garanzia complementare o sostitutiva Quando constatano che la garanzia fornita non assicura o non assicura più l’effettivo o integrale pagamento entro il termine prescritto dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri, le autorità doganali esigono che una qualsiasi persona di cui all’, paragrafo 3, ponga rimedio alla situazione fornendo una garanzia complementare oppure una nuova garanzia in sostituzione di quella iniziale. La persona oggetto di questa richiesta può scegliere tra le due opzioni.
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