Art. 203

Svincolo della garanzia

Svincolo della garanzia 1.   Le autorità doganali svincolano immediatamente la garanzia quando l’obbligazione doganale o l’obbligo di pagamento di altri oneri è estinto o non può più sorgere. 2.   Quando l’obbligazione doganale o l’obbligo di pagamento di altri oneri è parzialmente estinto o potrebbe sorgere solo per una parte dell’importo garantito, su richiesta dell’interessato la parte corrispondente della garanzia costituita è svincolata, salvo nel caso che l’importo in questione non lo giustifichi. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo il termine per lo svincolo della garanzia. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali relative allo svincolo della garanzia di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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