Art. 199
Fideiussore
Fideiussore
1. Il fideiussore di cui all’, paragrafo 1, lettera b), è una terza persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione. È approvato dalle autorità doganali che richiedono la garanzia, a meno che non si tratti di un ente creditizio, di un’istituzione finanziaria o di una compagnia di assicurazione accreditata nell’Unione conformemente al diritto dell’Unione applicabile.
2. Il fideiussore si impegna per iscritto a pagare l’importo garantito dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri.
3. Le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare il fideiussore o la forma di garanzia proposta se non vi è la certezza che uno o l’altra siano in grado di garantire il pagamento, entro il termine prescritto, dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le forme di garanzia e le norme applicabili al fideiussore di cui al presente articolo.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali relative alla revoca e alla cancellazione dell’impegno del fideiussore di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
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