Art. 7
Accesso da parte delle autorità competenti
Accesso da parte delle autorità competenti
1. Quando i prodotti della pesca sono pesati allo sbarco o dopo il trasporto, gli operatori autorizzati alla pesatura forniscono alle autorità competenti dello Stato membro di pesatura pieno accesso ai sistemi di pesatura e ai registri di pesatura di cui agli .
2. Quando i prodotti della pesca sono pesati a bordo, conformemente all’allegato IV, gli operatori autorizzati alla pesatura forniscono alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o dello Stato membro di sbarco pieno accesso ai sistemi di pesatura e ai registri di pesatura di cui agli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R1932#art-7