Art. 7

Accesso da parte delle autorità competenti

Accesso da parte delle autorità competenti 1.   Quando i prodotti della pesca sono pesati allo sbarco o dopo il trasporto, gli operatori autorizzati alla pesatura forniscono alle autorità competenti dello Stato membro di pesatura pieno accesso ai sistemi di pesatura e ai registri di pesatura di cui agli . 2.   Quando i prodotti della pesca sono pesati a bordo, conformemente all’allegato IV, gli operatori autorizzati alla pesatura forniscono alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o dello Stato membro di sbarco pieno accesso ai sistemi di pesatura e ai registri di pesatura di cui agli .
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