Art. 6

Detrazione di ghiaccio e acqua

Detrazione di ghiaccio e acqua 1.   Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite dalle norme della politica comune della pesca (PCP), e fino al 10 gennaio 2030, gli operatori autorizzati alla pesatura possono applicare una detrazione di acqua e ghiaccio fino al 2 % del peso totale dei prodotti della pesca pelagica freschi, ad eccezione per gli sbarchi destinati a fini industriali. 2.   In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi i paragrafi da 3 a 9, la Commissione può consentire: a) una percentuale di detrazione diversa da quella prevista al paragrafo 1; e/o b) l’applicazione della detrazione di acqua e ghiaccio ai prodotti della pesca non pelagica. 3.   Qualsiasi deroga alla regola della detrazione del 2 % stabilita a norma del paragrafo 2 deve: a) essere chiaramente definita per quanto riguarda l’ambito di applicazione e la percentuale; b) essere accompagnata da procedure specifiche per la rimozione dell’acqua e del ghiaccio; c) essere soggetta a misure di controllo efficaci per prevenire il rischio di abusi; d) applicarsi unicamente ai prodotti della pesca destinati al consumo umano diretto; ed e) essere giustificata sulla base di un’analisi o studio statistici condotti in modo indipendente e rappresentativo, comprendente i più recenti dati scientifici, di ispezione e di controllo disponibili, che dimostrino la necessità, la proporzionalità e l’adeguatezza della detrazione. 4.   Uno o più Stati membri possono presentare alla Commissione una proposta di detrazione di cui al paragrafo 2. La proposta deve essere corredata di tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3. 5.   La Commissione informa senza indugio tutti gli altri Stati membri della proposta di cui al paragrafo 4. Uno o più Stati membri possono chiedere che la Commissione coordini le discussioni tecniche sulla proposta, compreso, se del caso, il gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme di cui all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1380/2013. 6.   Entro sei mesi dal ricevimento di una proposta completa, la Commissione decide se le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, anche, se del caso, previa consultazione di organismi scientifici indipendenti riconosciuti a livello dell’Unione o internazionale. 7.   Una volta accertato che le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, la Commissione consente la detrazione e ne specifica l’ambito di applicazione, compresi le attività di pesca, gli stock, le specie, le categorie di prodotti e le zone geografiche interessate. 8.   La Commissione informa gli Stati membri delle detrazioni consentite a norma del paragrafo 7 sul proprio sito web e può riesaminare periodicamente la necessità, la proporzionalità e l’adeguatezza di tale detrazione. Non è consentita alcuna detrazione se una di tali condizioni non è più soddisfatta. 9.   Se ritiene che una o più delle condizioni di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatte, anche attraverso indagini, verifiche, ispezioni autonome o audit da essa effettuati a norma degli articoli 96, 98, 99 e 100 del regolamento (CE) n. 1224/2009, o che le informazioni fornite a norma del paragrafo 4 siano incomplete, la Commissione non consente la detrazione e ne informa senza indugio gli Stati membri interessati. 10.   Dal 10 gennaio 2030 non si applica alcuna detrazione di acqua e ghiaccio, ad eccezione dei casi consentiti dalla Commissione a norma dei paragrafi da 2 a 7.
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