Art. 5

Sistemi di pesatura

Sistemi di pesatura 1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i sistemi utilizzati per la pesatura dei prodotti della pesca siano soggetti ai requisiti minimi di cui all’allegato I e siano approvati, calibrati e sigillati conformemente al diritto nazionale. 2.   Se i prodotti della pesca sono pesati a bordo di una nave da cattura a norma dell’allegato IV, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera pertinenti provvedono affinché tali sistemi di pesatura siano approvati, calibrati e sigillati conformemente al rispettivo diritto nazionale. 3.   In caso di guasto tecnico o di non funzionamento del sistema di pesatura che comprometta la correttezza dei risultati della pesatura, gli operatori autorizzati alla pesatura: a) utilizzano un sistema di pesatura alternativo approvato, o cessano immediatamente la pesatura, fino a quando non sia stato posto rimedio al guasto tecnico o al non funzionamento; e b) in caso di sistemi di pesatura con nastro trasportatore, pesa a ponte o sistemi di pesatura a lotti, notificano il guasto tecnico o il non funzionamento entro 24 ore alle autorità competenti dello Stato membro di pesatura e, se diverse, alle autorità responsabili del controllo della pesca dello Stato membro in cui si trovano gli impianti di pesatura. 4.   Le autorità competenti dello Stato membro di pesatura possono determinare l’ubicazione e la configurazione dei sistemi e delle apparecchiature di pesatura, compresi quelli utilizzati per il campionamento conformemente agli allegati del presente regolamento.
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