Art. 3
Registri di pesatura
Registri di pesatura
1. I registri di pesatura di cui all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 contengono almeno le informazioni seguenti:
a)
il nome e il numero di identificazione dell’operatore autorizzato alla pesatura;
b)
il sistema utilizzato per la pesatura dei prodotti della pesca, compresi eventuali modelli e numeri di serie o di identificazione, se disponibili;
c)
il nome del peschereccio da cui proviene il quantitativo pesato, se disponibile;
d)
il numero di registro della flotta dell’UE (CFR) o, se non applicabile, il numero dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO, International Maritime Organization) o altro identificativo unico del peschereccio da cui proviene il quantitativo pesato di prodotti della pesca;
e)
l’identificativo unico della bordata di pesca del peschereccio da cui proviene il quantitativo pesato di prodotti della pesca e, nel caso di pescherecci diversi dalle navi da cattura, gli identificativi unici delle bordate di pesca relativi alle catture;
f)
la data e l’ora del completamento della pesatura o, qualora la pesatura richieda più di 24 ore, la data e l’ora dell’inizio e del completamento della pesatura;
g)
il luogo, come il porto, il luogo di sbarco o l’impianto in cui sono pesati i prodotti della pesca, con il massimo livello di dettaglio disponibile;
h)
il codice dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) alpha 3 di ciascuna specie pesata;
i)
i quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di prodotto pesato conformemente all’articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o, se del caso, il numero di esemplari, suddivisi per tipo di presentazione e zona geografica interessata, compresi, in una voce distinta, i quantitativi di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione applicabile;
j)
il quantitativo, da cui sono detratti acqua e ghiaccio, conformemente all’, se del caso;
k)
la tara di ogni cassa, contenitore, pallet o unità di trasporto utilizzati per pesare i prodotti della pesca, se del caso.
2. Oltre alle informazioni minime elencate al paragrafo 1, per le operazioni di pesatura effettuate conformemente agli allegati da II a VI, i registri di pesatura di cui all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 contengono anche, se del caso, le informazioni seguenti:
a)
la numerazione sequenziale di tutti i campioni pesati e l’ora approssimativa del prelievo, conformemente all’allegato II, parte B, sottosezioni i) e iii), e all’allegato III, parti B e C;
b)
i quantitativi aggregati di prodotti della pesca non sottoposti a cernita pesati conformemente all’allegato II, parte B, sottosezione ii);
c)
il peso di ciascun campione pesato conformemente all’allegato II, parte B, sottosezioni i) e iii), e all’allegato III, parti B e C, e, se disponibile, il quantitativo di ciascuna specie, suddiviso per presentazione, in ciascun campione, e il peso netto totale del campione espresso in chilogrammi e grammi;
d)
il peso netto medio del prodotto di tutte le casse e pallet standardizzati utilizzati ai fini degli allegati II, III e IV, per ciascuna specie e presentazione;
e)
il peso netto medio del prodotto di tutti i contenitori standardizzati utilizzati ai fini dell’allegato II;
f)
il numero totale di casse e contenitori, standardizzati o meno, e pallet standardizzati sbarcati, per ciascuna specie, presentazione e zona geografica interessata, utilizzati ai fini degli allegati II, III e IV;
g)
il numero di registrazione o altro identificativo unico di qualsiasi impianto di pesatura approvato e registrato utilizzato ai fini degli allegati V e VI;
h)
i dati di inizio e fine, registrati dai sistemi di pesatura con nastro trasportatore o dai sistemi di pesatura a lotti utilizzati ai fini degli allegati V e VI; e
i)
l’indicazione che i prodotti della pesca sono stati pesati dopo il trasporto a norma degli allegati V e VI.
3. Fino al 10 gennaio 2028 il paragrafo 1, lettera e), non si applica alle navi da cattura che non sono dotate di un giornale di pesca elettronico.
4. Entro il 10 gennaio 2030 gli operatori autorizzati alla pesatura provvedono affinché i registri di pesatura redatti ai fini degli allegati da II a VI siano messi a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro di pesatura, per via elettronica a intervalli specificati o su richiesta.
Storico versioni
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