Art. 9
Adozione dei piani di campionamento, del piano di controllo e del programma comune di controllo
Adozione dei piani di campionamento, del piano di controllo e del programma comune di controllo
1. A norma dell’articolo 60, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione adotta i piani di campionamento, il piano di controllo e il programma comune di controllo seguenti:
a)
il piano di campionamento per la pesatura dei prodotti della pesca sbarcati sottoposti o non sottoposti a cernita, di cui all’allegato II del presente regolamento;
b)
il piano di campionamento per la pesatura dei prodotti della pesca congelati, di cui all’allegato III del presente regolamento;
c)
il piano di campionamento per i prodotti della pesca pesati a bordo, di cui all’allegato IV del presente regolamento;
d)
il piano di controllo per la pesatura dei prodotti della pesca freschi dopo il trasporto nel territorio di uno Stato membro in cui ha avuto luogo lo sbarco, di cui all’allegato V del presente regolamento; e
e)
il programma comune di controllo per la pesatura dei prodotti della pesca freschi dopo il trasporto dallo Stato membro di sbarco a una destinazione situata sul territorio di un altro Stato membro, di cui all’allegato VI del presente regolamento.
2. Quando presentano una domanda di approvazione a norma dell’, gli Stati membri utilizzano i piani di campionamento, il piano di controllo e il programma comune di controllo adottati a norma del paragrafo 1. I piani di campionamento, i piani di controllo e i programmi comuni di controllo presentati per approvazione possono includere misure transitorie applicabili fino al 10 gennaio 2028, al fine di garantire una transizione agevole verso i nuovi regimi di pesatura.
3. I piani di campionamento, il piano di controllo e il programma comune di controllo adottati di cui al paragrafo 1 sono applicati conformemente agli articoli da 3 a 8.
Storico versioni
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