Art. 11

Valutazione della Commissione

Valutazione della Commissione 1.   La Commissione valuta le domande presentate a norma dell’, paragrafo 1, per determinare se: a) tutte le informazioni pertinenti presentate a norma dell’, paragrafo 2, sono complete e corrette; b) sono soddisfatte le condizioni alternative proposte nell’allegato II, sezione D, nell’allegato III, sezione E, nell’allegato IV, sezione D, nell’allegato V, sezione F, e nell’allegato VI, sezione F; c) le misure transitorie di cui all’, paragrafo 2, sono giustificate. 2.   Se, entro sei mesi dal ricevimento di una domanda, ritiene che le informazioni, le misure e le condizioni di cui al paragrafo 1 siano insufficienti o non possano essere soddisfatte, la Commissione chiede agli Stati membri richiedenti di riesaminare e completare la domanda entro un termine ragionevole e in ogni caso non oltre sei mesi dal momento della domanda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R1932#art-11

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo