Art. 11
Valutazione della Commissione
Valutazione della Commissione
1. La Commissione valuta le domande presentate a norma dell’, paragrafo 1, per determinare se:
a)
tutte le informazioni pertinenti presentate a norma dell’, paragrafo 2, sono complete e corrette;
b)
sono soddisfatte le condizioni alternative proposte nell’allegato II, sezione D, nell’allegato III, sezione E, nell’allegato IV, sezione D, nell’allegato V, sezione F, e nell’allegato VI, sezione F;
c)
le misure transitorie di cui all’, paragrafo 2, sono giustificate.
2. Se, entro sei mesi dal ricevimento di una domanda, ritiene che le informazioni, le misure e le condizioni di cui al paragrafo 1 siano insufficienti o non possano essere soddisfatte, la Commissione chiede agli Stati membri richiedenti di riesaminare e completare la domanda entro un termine ragionevole e in ogni caso non oltre sei mesi dal momento della domanda.
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