Art. 12

Risultati della valutazione

Risultati della valutazione 1.   Le domande presentate a norma dell’, paragrafo 1, sono approvate se la Commissione ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 1. La Commissione informa senza indugio gli Stati membri richiedenti e procede all’approvazione, conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che rimane in vigore per un periodo di cinque anni consecutivi. 2.   Le domande presentate a norma dell’, paragrafo 1, sono respinte, previa consultazione degli Stati membri richiedenti, se: a) non sono soddisfatti requisiti di cui all’, paragrafo 1; b) gli Stati membri richiedenti non completano la domanda conformemente alla procedura di cui all’; o c) la Commissione dispone di prove di un’inosservanza sistematica delle norme sulla pesatura e registrazione delle catture, anche attraverso indagini, verifiche, ispezioni autonome o audit da essa effettuati a norma degli articoli 96, 98, 99 e 100 del regolamento (CE) n. 1224/2009. 3.   Se le domande sono respinte, può essere presentata una nuova domanda alle condizioni stabilite nel presente capo. 4.   In deroga al paragrafo 1, qualora vi siano prove di inosservanza sistematica delle condizioni di cui all’, paragrafo 1, anche attraverso indagini, verifiche, ispezioni autonome o audit effettuati dalla Commissione a norma degli articoli 96, 98, 99 e 100 del regolamento (CE) n. 1224/2009, e previa consultazione degli Stati membri richiedenti, la Commissione può sospendere o revocare l’approvazione.
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