Art. 13

Modifica e rinnovo delle domande approvate

Modifica e rinnovo delle domande approvate 1.   Gli Stati membri richiedenti possono chiedere la modifica delle domande approvate a condizione che la modifica sia: a) debitamente giustificata da cambiamenti sostanziali riguardanti uno o più requisiti di cui all’, paragrafo 1; b) coerente con la richiesta di condizioni alternative di cui all’allegato II, sezione D, all’allegato III, sezione E, all’allegato IV, sezione D, all’allegato V, sezione F, e all’allegato VI, sezione F; e c) oggetto della valutazione e della approvazione della Commissione di cui agli . 2.   Gli Stati membri richiedenti possono chiedere il rinnovo della deroga approvata per consentire la pesatura secondo un piano di campionamento, un piano di controllo o un programma comune di controllo per un ulteriore periodo di cinque anni consecutivi, al più tardi un anno prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui all’, paragrafo 3, e fatto salvo l’, paragrafo 4, a condizione che la domanda in questione non sia stata modificata a norma del paragrafo 1.
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