Art. 13
Modifica e rinnovo delle domande approvate
Modifica e rinnovo delle domande approvate
1. Gli Stati membri richiedenti possono chiedere la modifica delle domande approvate a condizione che la modifica sia:
a)
debitamente giustificata da cambiamenti sostanziali riguardanti uno o più requisiti di cui all’, paragrafo 1;
b)
coerente con la richiesta di condizioni alternative di cui all’allegato II, sezione D, all’allegato III, sezione E, all’allegato IV, sezione D, all’allegato V, sezione F, e all’allegato VI, sezione F; e
c)
oggetto della valutazione e della approvazione della Commissione di cui agli .
2. Gli Stati membri richiedenti possono chiedere il rinnovo della deroga approvata per consentire la pesatura secondo un piano di campionamento, un piano di controllo o un programma comune di controllo per un ulteriore periodo di cinque anni consecutivi, al più tardi un anno prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui all’, paragrafo 3, e fatto salvo l’, paragrafo 4, a condizione che la domanda in questione non sia stata modificata a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
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Procelex:32026R1932#art-13