Art. 10

Presentazione delle domande degli Stati membri

Presentazione delle domande degli Stati membri 1.   Uno o più Stati membri («Stati membri richiedenti») possono presentare alla Commissione una domanda di approvazione, secondo la procedura di cui al presente capo, per consentire la pesatura dei prodotti della pesca allo sbarco, a bordo o dopo il trasporto, conformemente ai piani di campionamento, al piano di controllo o al programma comune di controllo adottati a norma dell’. 2.   La domanda di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti: a) i recapiti di ciascuna autorità competente dello Stato membro responsabile della domanda; b) le deroghe specifiche di cui all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, unitamente al piano di campionamento, al piano di controllo e al programma comune di controllo pertinenti redatti conformemente al rispettivo allegato del presente regolamento; c) l’impegno degli Stati membri richiedenti a rispettare il piano di campionamento, piano di controllo o programma comune di controllo pertinente; d) i dettagli relativi alle condizioni alternative proposte nell’allegato II, sezione D, nell’allegato III, sezione E, nell’allegato IV, sezione D, nell’allegato V, sezione F, e nell’allegato VI, sezione F; e) se del caso, i motivi giustificati per cui sono necessarie le misure transitorie di cui all’, paragrafo 2; e f) qualsiasi altra informazione che lo Stato membro richiedente ritenga pertinente.
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