Art. 19

Responsabilità dell'operatore economico verificato

Responsabilità dell'operatore economico verificato 1.   Un operatore economico verificato che registra un passaporto digitale di prodotto fornisce alla Commissione, in qualità di gestore del registro, tutte le informazioni necessarie per la registrazione, come previsto all'. L'operatore economico verificato è responsabile dell'accuratezza e della completezza delle informazioni trasmesse al momento della registrazione. 2.   L'operatore economico verificato garantisce che le informazioni conservate nel registro dei passaporti digitali di prodotto siano sempre accurate, complete e aggiornate. 3.   L'operatore economico verificato è responsabile dell'attuazione di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative in relazione ai propri sistemi informatici e alle credenziali utilizzate per accedere al registro, al fine di impedire l'accesso non autorizzato ai dati di registrazione o la modifica degli stessi attraverso il proprio sistema informatico. 4.   Se un operatore economico verificato autorizza un terzo a eseguire azioni di registrazione nel registro per suo conto, il soggetto terzo deve seguire la procedura di verifica conformemente all'. L'operatore economico verificato rimane pienamente responsabile del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento. 5.   Ogni operatore economico verificato è responsabile dei dati che trasmette alla Commissione in qualità di gestore del registro ed è considerato il titolare del trattamento dei dati che trasmette.
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