Art. 5

Requisiti di verifica per i soggetti della catena del valore

Requisiti di verifica per i soggetti della catena del valore 1.   I soggetti della catena del valore che sono persone fisiche che agiscono in qualità di imprese individuali ottengono lo status "verificato" nel registro se è soddisfatta una delle due condizioni seguenti: (a) nel caso in cui debbano essere stabiliti nell'Unione, dimostrano la loro identità presentando una firma elettronica qualificata corroborata da un certificato qualificato di firme elettroniche conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014; oppure dimostrano la loro identità mediante un mezzo di identificazione elettronica che soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda il livello di garanzia "elevato", o un attestato elettronico di attributi rilasciato a norma del diritto dell'Unione che consenta l'identificazione del soggetto della catena del valore; (b) nel caso in cui non siano tenuti a essere stabiliti nell'Unione, dimostrano la loro identità presentando una firma elettronica qualificata corroborata da un certificato qualificato di firme elettroniche conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 oppure un attestato elettronico di attributi rilasciato a norma del diritto dell'Unione che consenta l'identificazione del soggetto della catena del valore. 2.   I soggetti della catena del valore che agiscono in qualità di persone giuridiche ottengono lo status "verificato" nel registro se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: (a) nel caso in cui debbano essere stabiliti nell'Unione, dimostrano la loro identità e il loro stabilimento presentando un sigillo elettronico qualificato corroborato da un certificato qualificato di sigillo elettronico, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014; oppure dimostrano la loro identità o il loro stabilimento presentando un attestato elettronico di attributi qualificato rilasciato a norma del diritto dell'Unione che consenta l'identificazione del soggetto della catena del valore; (b) nel caso in cui non siano tenuti a essere stabiliti nell'Unione, dimostrano la loro identità e, se del caso, il loro stabilimento presentando un sigillo elettronico qualificato corroborato da un certificato qualificato di sigillo elettronico, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014, oppure un attestato elettronico di attributi rilasciato a norma del diritto dell'Unione che consenta l'identificazione del soggetto della catena del valore. 3.   Solo i soggetti della catena del valore verificati hanno accesso al registro e possono eseguire azioni al suo interno, ove specificato dal pertinente diritto dell'Unione. 4.   I soggetti della catena del valore mantengono lo status di soggetti verificati fino alla scadenza dei propri mezzi di identificazione elettronica e, in ogni caso, non oltre tre anni dalla data della verifica a norma del paragrafo 1 o 2. Una volta scaduti tali mezzi o al termine del periodo di tre anni, a seconda di quale evento si verifichi per primo, tali soggetti non possono più effettuare registrazioni né modificare alcun dato nel registro. Possono farlo solo se ripetono con esito positivo la procedura di verifica dell'identità conformemente al paragrafo 1 o 2. 5.   Fatto salvo il paragrafo 4, se il registro dei passaporti digitali di prodotto è integrato con un altro sistema di informazione dell'Unione con una procedura di verifica dell'identità equivalente o identica, il soggetto della catena del valore già registrato in tale sistema di informazione non è tenuto a sottoporsi a una nuova procedura di verifica dell'identità nel registro dei passaporti digitali di prodotto.
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