Art. 4
Requisiti di verifica per gli operatori economici
Requisiti di verifica per gli operatori economici
1. Gli operatori economici che sono persone fisiche e che agiscono in qualità di imprese individuali sono qualificati come "operatori economici verificati" se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
(a)
nel caso in cui debbano essere stabiliti nell'Unione, dimostrano la loro identità presentando una firma elettronica qualificata corroborata da un certificato qualificato di firme elettroniche conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014; oppure dimostrano la loro identità mediante un mezzo di identificazione elettronica che soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda il livello di garanzia "elevato", o un attestato elettronico di attributi rilasciato a norma del diritto dell'Unione che consenta l'identificazione dell'operatore economico;
(b)
nel caso in cui non siano tenuti a essere stabiliti nell'Unione, dimostrano la loro identità presentando una firma elettronica qualificata corroborata da un certificato qualificato di firme elettroniche conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 oppure un attestato elettronico di attributi rilasciato a norma del diritto dell'Unione che consenta l'identificazione dell'operatore economico.
2. Gli operatori economici che agiscono in qualità di persone giuridiche sono qualificati come "operatori economici verificati" se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
(a)
nel caso in cui debbano essere stabiliti nell'Unione, dimostrano la loro identità e il loro stabilimento presentando un sigillo elettronico qualificato corroborato da un certificato qualificato di sigillo elettronico, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014; oppure dopo aver dimostrato la loro identità e il loro stabilimento presentando un attestato elettronico di attributi qualificato rilasciato a norma del diritto dell'Unione che consenta l'identificazione dell'operatore economico;
(b)
nel caso in cui non siano tenuti a essere stabiliti nell'Unione, dimostrano la loro identità e, se del caso, il loro stabilimento presentando un sigillo elettronico qualificato corroborato da un certificato qualificato di sigillo elettronico, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014, oppure un attestato elettronico di attributi rilasciato a norma del diritto dell'Unione che consenta l'identificazione dell'operatore economico.
3. Fatte salve altre normative dell'Unione, l'accesso al registro dei passaporti digitali di prodotto è concesso agli operatori economici verificati al fine di registrare i passaporti digitali di prodotto.
4. Gli operatori economici mantengono lo status di operatori economici verificati fino alla scadenza dei propri mezzi di identificazione elettronica, ma non oltre tre anni dalla data della verifica a norma del paragrafo 1 o 2. Alla scadenza di tali mezzi o al termine del periodo di tre anni, a seconda di quale evento si verifichi per primo, gli operatori economici non possono più registrare nuovi passaporti digitali di prodotto nel registro né modificare alcun dato di cui all'. Possono farlo solo se ripetono con esito positivo la procedura di verifica dell'identità conformemente al paragrafo 1 o 2. Lo status del passaporto digitale di prodotto nel registro è aggiornato di conseguenza.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, se il registro dei passaporti digitali di prodotto è integrato con un altro sistema di informazione dell'Unione con una procedura di verifica dell'identità equivalente o identica, l'operatore economico già registrato in tale sistema di informazione non è tenuto a sottoporsi a una nuova procedura di verifica dell'identità nel registro dei passaporti digitali di prodotto.
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