Art. 2

Definizioni

Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) "registro dei passaporti digitali di prodotto" o "registro": il sistema di informazione istituito e mantenuto dalla Commissione a norma dell' del regolamento (UE) 2024/1781; (2) "credenziali di accesso": un insieme di identificativi univoci, quali un nome utente e una password, che consente a un utente di verificare la propria identità al fine di autenticarsi nel registro; (3) "token di autenticazione": un token che trasmette in modo sicuro informazioni sull'avvenuta autenticazione ed è utilizzato come prova di sessioni autenticate o dell'accesso delegato tra le applicazioni e il sistema di informazione del passaporto digitale di prodotto; (4) "procedura di verifica dell'identità": la procedura mediante la quale una persona fisica o giuridica fornisce prova dell'identità, se del caso, e dello stabilimento; (5) "operatore economico verificato": un operatore economico che ha completato con esito positivo la procedura di verifica dell'identità nel registro conformemente all'; (6) "soggetto della catena del valore": una persona fisica o giuridica, diversa dall'operatore economico, che svolge attività nella catena del valore di un prodotto che richiede un passaporto digitale di prodotto e la sua registrazione nel registro, quale un riparatore, un ricondizionatore, un rifabbricante o un riciclatore; (7) "soggetto della catena del valore verificato": un soggetto della catena del valore che ha completato la procedura di verifica dell'identità nel registro conformemente all'; (8) "archivio semantico": una raccolta di modelli di dati e definizioni semantiche composti da una serie strutturata e logicamente interconnessa di termini e relativi significati che specificano gli elementi fondamentali del passaporto digitale di prodotto, le definizioni di nomi o vocabolari, gli elementi di dati e l'ontologia associata a dati specifici al fine di garantire una comprensione comune tra tutti gli utenti, e l'interpretazione interlinguistica utilizzata per la convalida del passaporto digitale di prodotto e per collegare i dati del registro con i passaporti digitali di prodotto; (9) "interoperabilità semantica": la capacità dei sistemi di informazione e delle organizzazioni che li sostengono di scambiare dati in modo tale che il significato delle informazioni scambiate sia reciprocamente compreso e interpretabile in modo univoco da tutte le parti, indipendentemente dalla giurisdizione o dalla tecnologia sottostante; (10) "vocabolario controllato": una serie strutturata e autorevole di termini standardizzati con significati definiti al fine di garantire una rappresentazione coerente degli attributi dei dati nei passaporti digitali di prodotto; (11) "specifica semantica": qualsiasi artefatto pubblicato nell'archivio semantico, compresi ontologie, modelli di dati, vocabolari controllati ed elenchi di codici, unitamente ai relativi metadati di versione e alle informazioni sulla provenienza; (12) "conformità semantica": la misura in cui i dati contenuti in un passaporto digitale di prodotto sono conformi alla specifica semantica applicabile, nel senso che: a) sono presenti tutti gli elementi di dati prescritti dagli atti delegati adottati a norma dell' del regolamento (UE) 2024/1781 o da altre normative dell'Unione; b) gli elementi di dati obbligatori (prescritti e definiti) e facoltativi (non prescritti ma definiti) definiti negli atti delegati adottati a norma dell' del regolamento (UE) 2024/1781 o in altre normative dell'Unione sono conformi ai requisiti applicabili, ad esempio per quanto riguarda la struttura, il formato, il tipo di valore, il vocabolario controllato e le norme in materia di responsabilità; e c) tali elementi di dati possono essere interpretati in modo coerente da altri sistemi mediante riferimento all'archivio semantico applicabile; (13) "modello di dati": un quadro strutturato che organizza elementi di dati, standardizza la struttura, determina le modalità con cui si relazionano tra loro e individua i soggetti, i rispettivi attributi e la relazione tra tali soggetti; (14) "sistema di registrazione": un sistema automatizzato che registra e conserva le informazioni su tutte le operazioni e le interazioni effettuate nel registro; (15) "modello di scambio dei dati": un quadro strutturato attraverso il quale è possibile scambiare dati tra diversi sistemi e piattaforme; (16) "hash della versione del passaporto digitale di prodotto": il risultato generato a partire dai dati elettronici pertinenti della versione in questione del passaporto digitale di prodotto utilizzando un algoritmo crittografico; (17) "scaricamento massiccio di dati": il recupero di una serie di dati eccezionalmente ampia o complessa (generalmente sulla scala dai terabyte ai petabyte) che supera le capacità di elaborazione o conservazione degli strumenti convenzionali o di un'unica macchina locale o interferisce con le garanzie di monitoraggio. Si applicano le definizioni di "prodotto", "gruppo di prodotti", "passaporto digitale di prodotto", "fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto", "immissione sul mercato", "messa in servizio" e "operatore economico" di cui all', rispettivamente punti 1), 5), 28), 32), 40), 41) e 46), del regolamento (UE) 2024/1781. Ai fini del presente regolamento, il "passaporto digitale di prodotto" comprende il passaporto della batteria istituito dall'articolo 77 del regolamento (UE) 2023/1542. Si applicano le definizioni di "autenticazione", "firma elettronica qualificata", "prestatore di servizi fiduciari qualificato", "sigillo elettronico qualificato", "certificato qualificato di sigillo elettronico" e "validazione temporale elettronica" di cui all', rispettivamente punti 5), 12), 20), 27), 30) e 33), del regolamento (UE) n. 910/2014. Si applica la definizione di "formato leggibile meccanicamente" di cui all', punto 13), della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Si applica la definizione di "trattamento" di cui all', punto 3), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Si applica la definizione di "incidente" di cui all', punto 6), della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). Si applica la definizione di "titolare del trattamento" di cui all', punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725. Si applicano le definizioni di "vigilanza del mercato", "autorità di vigilanza del mercato" e "immissione in libera pratica" di cui all', rispettivamente punti 3), 4) e 25), del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Si applicano le definizioni di "autorità doganali" e "controlli doganali" di cui all', rispettivamente punti 1) e 3), del regolamento (UE) n. 952/2013.
Storico versioni

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