Art. 13
Assistenza tecnica
Assistenza tecnica
1. La Commissione offre un servizio di helpdesk per garantire che gli operatori economici, i soggetti della catena del valore, le autorità nazionali competenti e le autorità doganali possano ricevere assistenza tecnica su richiesta. Il servizio di helpdesk è operativo tutto l'anno dalle 8:00 alle 20:00 (ora di Bruxelles). Ulteriori dettagli operativi sono resi disponibili sul sito web della Commissione. Inoltre, entro febbraio 2029 la Commissione sviluppa uno strumento di assistenza tecnica automatizzato, accessibile 24 ore su 24 tutto l'anno.
2. Gli scambi scritti tra gli operatori economici, i soggetti della catena del valore, le autorità nazionali competenti o le autorità doganali e l'helpdesk sono conservati per sei mesi dopo l'archiviazione della richiesta di assistenza tecnica di cui al paragrafo 1 e messi a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta.
Storico versioni
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