Art. 14

Sistema di registrazione

Sistema di registrazione 1.   La Commissione istituisce, mantiene e gestisce un sistema di registrazione. La Commissione garantisce la creazione di una pista di controllo completa, accurata e affidabile nel sistema di registrazione. 2.   Nel sistema di registrazione la Commissione registra eventi relativi a tutte le categorie di azioni seguenti: (a) dati relativi alle voci di accesso e autenticazione; (b) modifiche dei dati da parte di tutti gli utenti del registro, compreso il caricamento o l'aggiornamento dei dati di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1781 oppure dei dati che devono essere caricati nel registro ai sensi di altre normative dell'Unione che impongono l'uso del passaporto digitale di prodotto per un prodotto; (c) azioni amministrative da parte di tutti gli utenti del registro, comprese la creazione, la modifica o la cancellazione degli account utente, le modifiche dei diritti di accesso e delle autorizzazioni, nonché qualsiasi modifica della configurazione del registro e altre azioni amministrative degli utenti del registro; (d) registrazioni degli scambi di dati. 3.   Al fine di garantire che i dati conservati nel registro siano trattati in modo sicuro e nel rispetto del diritto dell'Unione, la Commissione conserva le registrazioni per: (a) sei mesi per le categorie di azioni di cui al paragrafo 2, lettera a); (b) cinque anni per le categorie di azioni di cui al paragrafo 2, lettere c) e d); (c) tutta la durata della registrazione per gli eventi relativi alle categorie di azioni di cui al paragrafo 2, lettera b). 4.   In caso di sospetto di incidenti e a fini di verifiche e controlli casuali di sicurezza eseguiti dalle autorità nazionali competenti e dalle autorità doganali, la Commissione mette a disposizione delle autorità nazionali competenti le registrazioni pertinenti di cui al paragrafo 2. 5.   La Commissione mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza di tutte le registrazioni e proteggerne l'integrità, in particolare da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. Tali misure garantiscono almeno l'immutabilità e la riservatezza delle registrazioni.
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