Art. 16

Sicurezza dei sistemi di informazione e verifiche tecniche

Sicurezza dei sistemi di informazione e verifiche tecniche 1.   La Commissione garantisce la sicurezza del registro e dei relativi componenti di cui all'. A tal fine, la Commissione può eseguire verifiche tecniche e controlli casuali sui componenti del registro. 2.   Ai fini del paragrafo 1, la Commissione adotta le misure necessarie per: (a) impedire qualsiasi accesso non autorizzato al registro; (b) impedire qualsiasi trattamento non autorizzato dei dati del registro; (c) rilevare qualsiasi attività non autorizzata nel registro; (d) impedire qualsiasi violazione dei dati del registro; (e) garantire che gli eventi di sicurezza siano registrati conformemente alle norme in materia di sicurezza delle tecnologie dell'informazione applicate dalla Commissione.
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