Art. 15
Manutenzione e disponibilità del registro
Manutenzione e disponibilità del registro
1. La Commissione rende disponibili sul proprio sito web orientamenti e istruzioni su come registrare e gestire i dati nel registro.
2. Il registro è accessibile in qualsiasi momento, tranne durante le necessarie attività di manutenzione, come l'introduzione di nuove versioni del software, e fatto salvo il paragrafo 3. In tali casi, la Commissione pubblica un preavviso di inaccessibilità sul sito web pubblico del registro.
3. La Commissione può sospendere la disponibilità del registro, senza preavviso, qualora ciò sia necessario a causa di un malfunzionamento, di un attacco informatico o di un'imperativa e urgente necessità di sicurezza, fino a quando la questione non sia risolta.
4. Qualora la registrazione sia impedita dall'indisponibilità temporanea o dal malfunzionamento del registro, la Commissione registra la data e l'ora dell'indisponibilità e mette tali informazioni a disposizione degli operatori economici, dei soggetti della catena del valore, delle autorità nazionali competenti e delle autorità doganali, su richiesta, per almeno cinque anni.
Storico versioni
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