Art. 17

Uso improprio o fraudolento del registro

Uso improprio o fraudolento del registro Qualora individui un'attività impropria o fraudolenta nel registro, comprese eventuali attività connesse allo scaricamento massiccio di dati, la Commissione adotta le misure necessarie per impedire e contrastare tale attività e attenuarne gli effetti. Qualsiasi utente che venga a conoscenza o abbia ragionevoli motivi per sospettare un comportamento malevolo all'interno del registro o contro di esso ne informa immediatamente la Commissione e, se del caso, gli Stati membri interessati.
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