Art. 17
Uso improprio o fraudolento del registro
Uso improprio o fraudolento del registro
Qualora individui un'attività impropria o fraudolenta nel registro, comprese eventuali attività connesse allo scaricamento massiccio di dati, la Commissione adotta le misure necessarie per impedire e contrastare tale attività e attenuarne gli effetti.
Qualsiasi utente che venga a conoscenza o abbia ragionevoli motivi per sospettare un comportamento malevolo all'interno del registro o contro di esso ne informa immediatamente la Commissione e, se del caso, gli Stati membri interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R1778#art-17