Art. 6a

Trasferimento dei passaporti digitali di prodotto registrati

Articolo 6 bis Trasferimento dei passaporti digitali di prodotto registrati I passaporti digitali di prodotto registrati possono essere trasferiti a un altro operatore economico verificato o, se del caso, a un soggetto della catena del valore verificato che assume gli obblighi del soggetto precedente in relazione a tali passaporti digitali di prodotto a decorrere dalla data indicata per il trasferimento.
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