Art. 7

Autorità nazionali

Autorità nazionali 1.   Al più tardi entro il 18 febbraio 2027 gli Stati membri nominano un amministratore nazionale designato che funge da punto di contatto ufficiale unico per la Commissione ai fini della gestione dei diritti di accesso al registro per lo Stato membro in questione. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e i recapiti del rispettivo amministratore nazionale designato e notificano alla Commissione ogni eventuale modifica successiva relativa al proprio amministratore nazionale designato. 3.   L'amministratore nazionale designato può delegare i diritti di accesso al registro alle autorità nazionali competenti del proprio Stato membro. Tale delega avviene sotto la piena responsabilità dello Stato membro e in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati del registro consultati a norma del presente regolamento. 4.   Le autorità nazionali cui l'amministratore nazionale designato ha concesso l'accesso possono delegare e gestire ulteriormente i diritti di accesso al registro nell'ambito della rispettiva autorità. 5.   I dati personali contenuti nei profili e negli account utente delle autorità nazionali competenti e delle autorità doganali sono trattati dalla Commissione nella sua veste di titolare del trattamento conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R1778#art-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo