Art. 21
Responsabilità della Commissione
Responsabilità della Commissione
1. La Commissione assicura che i dati conservati nel registro siano trattati in modo sicuro e nel rispetto del diritto dell'Unione, comprese le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.
2. La Commissione è titolare del registro ed è responsabile della sua gestione, compresi lo sviluppo, la disponibilità, il monitoraggio, l'aggiornamento, la manutenzione e l'hosting.
3. I dati che la Commissione può ottenere dal registro possono essere trasmessi ai servizi competenti della Commissione o alle autorità nazionali competenti al fine di attuare le misure previste da altri atti legislativi dell'Unione, tra cui la vigilanza del mercato, la protezione dei consumatori e la conformità doganale.
Storico versioni
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