Art. 20
Responsabilità dei soggetti della catena del valore verificati
Responsabilità dei soggetti della catena del valore verificati
1. Se un soggetto della catena del valore verificato autorizza un terzo ad agire per suo conto, il soggetto della catena del valore verificato continua a essere responsabile del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento.
2. Un soggetto della catena del valore verificato è responsabile dell'attuazione di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative in relazione ai propri sistemi informatici e alle credenziali utilizzati per accedere al registro, al fine di impedire l'accesso non autorizzato ai dati di registrazione o la modifica degli stessi attraverso il proprio sistema informatico.
3. Qualora il diritto dell'Unione preveda che i soggetti della catena del valore carichino informazioni nel registro dei passaporti digitali di prodotto, ogni soggetto della catena del valore verificato è responsabile dei dati che trasmette alla Commissione in qualità di gestore del registro ed è considerato il titolare del trattamento dei dati che trasmette.
Storico versioni
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