Art. 11
Termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni
Termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni
1. La facoltà della Commissione di applicare le decisioni adottate a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine decorre dal giorno in cui la decisione adottata a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 diventa definitiva.
3. Il termine di cui al paragrafo 1 è interrotto:
a)
dalla notifica di una decisione che modifica l’importo iniziale della sanzione pecuniaria o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica;
b)
da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell’esecuzione forzata della sanzione pecuniaria o della penalità di mora.
4. Ogni interruzione del termine di cui al paragrafo 1 fa decorrere nuovamente il termine dal principio.
5. Il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni è sospeso:
a)
durante il periodo concesso per il pagamento; o
b)
per tutto il periodo in cui l’esecuzione forzata del pagamento è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea o di un organo giurisdizionale nazionale.
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