Art. 11

Termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni

Termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni 1.   La facoltà della Commissione di applicare le decisioni adottate a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni. 2.   Il termine decorre dal giorno in cui la decisione adottata a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 diventa definitiva. 3.   Il termine di cui al paragrafo 1 è interrotto: a) dalla notifica di una decisione che modifica l’importo iniziale della sanzione pecuniaria o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica; b) da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell’esecuzione forzata della sanzione pecuniaria o della penalità di mora. 4.   Ogni interruzione del termine di cui al paragrafo 1 fa decorrere nuovamente il termine dal principio. 5.   Il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni è sospeso: a) durante il periodo concesso per il pagamento; o b) per tutto il periodo in cui l’esecuzione forzata del pagamento è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea o di un organo giurisdizionale nazionale.
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