Art. 10

Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni

Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni 1.   La Commissione può adottare una decisione che infligge una sanzione pecuniaria a uno specifico fornitore di un modello di IA per finalità generali per i comportamenti di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 entro cinque anni dal giorno in cui tali comportamenti sono stati adottati da tale fornitore. 2.   In caso di comportamento continuato o ripetuto, il termine di cinque anni di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno in cui cessa il comportamento. 3.   Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione ai fini di un’indagine o di un procedimento per un comportamento di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 interrompe il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni pecuniarie o penalità di mora. Le azioni che interrompono il decorso di tale termine comprendono: a) richieste di documentazione o altre informazioni; b) richieste di accesso per effettuare valutazioni del modello; c) inviti a un dialogo strutturato; d) apertura di un procedimento. 4.   Ogni interruzione del termine di cui al paragrafo 1 fa decorrere nuovamente il termine dal principio. Tuttavia, il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione senza che la Commissione abbia imposto una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Tale termine è prorogato del periodo durante cui la prescrizione è sospesa a norma del paragrafo 5. 5.   Il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora è sospeso fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
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