Art. 12
Decorrenza dei termini
Decorrenza dei termini
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, i termini di cui al regolamento (UE) 2024/1689 e al presente regolamento sono calcolati conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i termini decorrono dal giorno lavorativo successivo all’evento cui si riferisce la pertinente disposizione del regolamento (UE) 2024/1689 o del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R1755#art-12