Art. 13

Fissazione dei termini

Fissazione dei termini 1.   Se fissa un termine a norma del regolamento (UE) 2024/1689 o del presente regolamento, la Commissione tiene debitamente conto di tutti i pertinenti elementi di fatto e di diritto e di tutti gli interessi in gioco, in particolare della possibilità per le persone fisiche o giuridiche di esercitare il loro diritto ad essere ascoltati e della necessità che il procedimento o l’indagine si svolga con celerità. 2.   Se del caso, e su richiesta motivata del fornitore interessato prima della scadenza del termine fissato dalla Commissione, il termine può essere prorogato. Nel decidere se concedere tale proroga, la Commissione valuta se la richiesta motivata è sufficientemente fondata e se la proroga richiesta rischia di avere effetti negativi sulle indagini o sul procedimento.
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