Art. 10 · Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni

Art. 10

Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni

Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni 1.   La Commissione può adottare una decisione che infligge una sanzione pecuniaria a uno specifico fornitore di un modello di IA per finalità generali per i comportamenti di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 entro cinque anni dal giorno in cui tali comportamenti sono stati adottati da tale fornitore. 2.   In caso di comportamento continuato o ripetuto, il termine di cinque anni di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno in cui cessa il comportamento. 3.   Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione ai fini di un’indagine o di un procedimento per un comportamento di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 interrompe il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni pecuniarie o penalità di mora. Le azioni che interrompono il decorso di tale termine comprendono: a) richieste di documentazione o altre informazioni; b) richieste di accesso per effettuare valutazioni del modello; c) inviti a un dialogo strutturato; d) apertura di un procedimento. 4.   Ogni interruzione del termine di cui al paragrafo 1 fa decorrere nuovamente il termine dal principio. Tuttavia, il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione senza che la Commissione abbia imposto una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Tale termine è prorogato del periodo durante cui la prescrizione è sospesa a norma del paragrafo 5. 5.   Il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora è sospeso fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
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