Art. 11 · Termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni

Art. 11

Termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni

Termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni 1.   La facoltà della Commissione di applicare le decisioni adottate a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni. 2.   Il termine decorre dal giorno in cui la decisione adottata a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 diventa definitiva. 3.   Il termine di cui al paragrafo 1 è interrotto: a) dalla notifica di una decisione che modifica l’importo iniziale della sanzione pecuniaria o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica; b) da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell’esecuzione forzata della sanzione pecuniaria o della penalità di mora. 4.   Ogni interruzione del termine di cui al paragrafo 1 fa decorrere nuovamente il termine dal principio. 5.   Il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni è sospeso: a) durante il periodo concesso per il pagamento; o b) per tutto il periodo in cui l’esecuzione forzata del pagamento è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea o di un organo giurisdizionale nazionale.
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