Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 mar 2026
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «settori del trasporto terrestre sostenibile»: il settore ferroviario, il settore delle vie navigabili interne e il trasporto multimodale sostenibile nel settore del trasporto terrestre; b) «costi esterni dei trasporti»: i costi generati dagli utenti dei trasporti e non sostenuti da questi ultimi ma dalla società nel suo complesso, in particolare legati alle emissioni di gas a effetto serra, all’inquinamento atmosferico, agli infortuni e ai decessi, al rumore e alla congestione; c) «regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell’atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito; d) «nuovo collegamento ferroviario commerciale per il trasporto di merci»: collegamento commerciale riguardante nuove operazioni ferroviarie di linea per il trasporto di merci tra almeno due terminal che non sono stati direttamente collegati da servizi di linea per il trasporto ferroviario di merci per almeno tre anni prima dell’inizio delle operazioni sul collegamento in questione; e) «nuovo collegamento commerciale lungo vie navigabili interne»: collegamento commerciale riguardante nuove operazioni di linea per il trasporto di merci lungo vie navigabili interne tra almeno due terminal merci che non sono stati direttamente collegati da servizi di linea per il trasporto di merci lungo vie navigabili interne per almeno tre anni prima dell’inizio delle operazioni sul collegamento in questione; f) «terminal merci»: struttura attrezzata per il trasbordo e lo stoccaggio temporaneo delle merci; g) «impianto di servizio ferroviario»: impianto di servizio (ad esempio, terminal ferroviari per il trasporto di merci o impianti di manutenzione o stoccaggio) e relative infrastrutture di accesso (comprese le apparecchiature fisiche o digitali necessarie per il suo funzionamento), situato all’interno dell’Unione, di cui all’allegato II della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), esclusi gli impianti o le attrezzature legati allo svolgimento di attività diverse dal trasporto; h) «infrastruttura di accesso»: ogni tipo di infrastruttura necessaria ad assicurare l’accesso e l’ingresso degli utenti, via terra o via mare o fiume, a un impianto di trasporto multimodale ferroviario o per vie navigabili interne, o a un impianto di servizio ferroviario unimodale o un impianto per vie navigabili interne, come strade, binari, canali e chiuse; i) «impianto per vie navigabili interne»: impianto di servizio (ad esempio, terminal merci o impianti di manutenzione o stoccaggio) e relative infrastrutture di accesso (comprese le apparecchiature fisiche o digitali necessarie per il suo funzionamento), situato all’interno dell’Unione e utilizzato per prestare servizi di trasporto per vie navigabili interne, esclusi gli impianti o le attrezzature legati allo svolgimento di attività diverse dal trasporto; j) «sovrastruttura portuale»: i dispositivi di superficie (come quelli per lo stoccaggio), le attrezzature fisse (come i depositi e i terminal) e le attrezzature mobili (come le gru) situati in un porto per fornire servizi portuali collegati al trasporto, purché la sovrastruttura in questione sia situata presso un impianto di trasporto multimodale con un collegamento ferroviario o per vie navigabili interne; k) «impianto di trasporto multimodale ferroviario o per vie navigabili interne»: impianto di servizio, comprese le sovrastrutture portuali e i terminal ferroviari o per vie navigabili interne, e le relative infrastrutture di accesso (comprese le attrezzature fisiche o digitali necessarie per il suo funzionamento), situato all’interno dell’Unione e necessario per fornire servizi di trasporto ferroviario o per vie navigabili interne in combinazione con altri modi di trasporto, esclusi gli impianti o le attrezzature legati allo svolgimento di attività diverse dal trasporto; l) «trasporto multimodale»: il trasporto di merci o di passeggeri effettuato utilizzando almeno due modi di trasporto diversi; m) «aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell’ambito di un regime di aiuti; n) «diramazione privata»: infrastruttura ferroviaria, compresi binari ferroviari ed eventuali altri impianti o attrezzature necessari per il suo funzionamento, di proprietà privata e gestita da privati collegata alle infrastrutture di carico della rete ferroviaria pubblica che non si qualifica come impianto di servizio ai sensi dell’allegato II della direttiva 2012/34/UE, nonché qualsiasi infrastruttura dedicata che serve le infrastrutture ferroviarie di proprietà privata e gestite da privati; o) «infrastruttura dedicata»: infrastruttura costruita per imprese individuabili ex ante e adeguata alle loro esigenze; p) «veicolo per il trasporto ferroviario o per vie navigabili interne»: i) materiale rotabile; o ii) imbarcazione utilizzata per la navigazione interna; q) «materiale rotabile»: uno dei seguenti mezzi di trasporto: i) locomotive per il trasporto di merci e passeggeri, comprese le unità di trazione termiche o elettriche, i treni passeggeri automotori termici o elettrici e le carrozze passeggeri; ii) carri merci, compresi i veicoli a piano ribassato progettati per l’intera rete e i veicoli progettati per il trasporto di autocarri; r) «imbarcazione per la navigazione interna»: imbarcazione idonea al trasporto di persone o di merci destinata esclusivamente o essenzialmente alla navigazione lungo le vie navigabili interne, in specchi d’acqua protetti o nelle acque adiacenti a tali specchi d’acqua, comprese le imbarcazioni costruite appositamente per provvedere alla propulsione di un convoglio spinto; s) «piccola impresa a media capitalizzazione»: impresa che soddisfa i criteri stabiliti all’allegato IV del presente regolamento. Ai fini degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU nell’ambito del quadro finanziario pluriennale dell’Unione per il periodo 2021-2027 (18), per «piccola impresa a media capitalizzazione» si intende un’impresa diversa da una PMI che impiega fino a 499 dipendenti; t) «unità di carico intermodale»: un container, una cassa mobile o un semirimorchio/veicolo stradale a motore per il trasporto di merci o una combinazione di veicoli utilizzati per il trasporto intermodale; u) «trasporto intermodale»: il trasporto di merci, all’interno di una stessa unità di carico intermodale mediante modi di trasporto successivi senza movimentazione delle merci stesse in occasione del cambiamento di modo di trasporto; v) «imbarcazione marittima»: imbarcazione diversa da quelle naviganti esclusivamente o principalmente su vie navigabili interne, in specchi d’acqua protetti o nelle acque adiacenti a tali specchi d’acqua; w) «impresa in difficoltà»: impresa in difficoltà quale definita all’, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014; x) «attrezzature per il trasporto multimodale sostenibile»: attrezzature necessarie al trasporto multimodale sostenibile, come i semirimorchi movimentabili con gru, escluse le attrezzature utilizzate per gli impianti; y) «aiuti individuali»: i) aiuti ad hoc; ii) aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti; z) «terminal merci ferroviario o per vie navigabili interne»: terminal utilizzato per il trasporto di merci tra due sistemi ferroviari diversi o tra almeno due modi di trasporto, uno dei quali è ferroviario o per vie navigabili interne, e la relativa infrastruttura di accesso (comprese le attrezzature fisiche o digitali necessarie per il suo funzionamento), situato all’interno dell’Unione, come i terminal merci nei porti interni o marittimi, lungo le vie navigabili interne o negli aeroporti o le piattaforme logistiche multimodali, esclusi gli impianti o le attrezzature legati allo svolgimento di attività diverse dal trasporto; (aa) «investimento in equity»: il conferimento di capitale a un’impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente di quella stessa impresa; (bb) «investimento in quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell’impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell’impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity); (cc) «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o, in caso di acquisizioni, il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito, a seconda di quale condizione si verifichi prima; (dd) «regimi fiscali subentrati a regimi precedenti»: regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono; (ee) «intensità di aiuto»: importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri; (ff) «operatore di trasporto»: impresa che trasporta passeggeri o merci nei settori del trasporto terrestre sostenibile; (gg) «organizzatore del trasporto»: impresa che organizza il trasporto di merci e opera quindi la scelta tra modi di trasporto; (hh) «trasporto terrestre sostenibile»: trasporto di merci o passeggeri per ferrovia, vie navigabili interne o trasporto multimodale sostenibile; ii) «trasporto terrestre»: trasporto di merci o passeggeri per ferrovia, per vie navigabili interne e su strada; (jj) «trasporto marittimo a corto raggio»: il movimento di merci e/o passeggeri via mare tra porti situati nelle acque geografiche di uno o più Stati membri o tra porti situati nelle acque degli Stati membri e porti situati nelle acque di paesi terzi adiacenti con una linea costiera sui mari ai confini delle acque di uno o più Stati membri (19); (kk) «trasporto multimodale sostenibile»: trasporto di merci o passeggeri effettuato attraverso almeno due modi di trasporto diversi, in cui almeno uno di questi è la rete ferroviaria o la rete delle vie navigabili interne, o in cui il trasporto multimodale combina il trasporto terrestre con il trasporto marittimo a corto raggio; (ll) «attività diverse dai trasporti»: servizi commerciali non connessi al trasporto terrestre sostenibile, compresi i servizi accessori a passeggeri, spedizionieri o altri prestatori di servizi, quali la locazione di uffici, negozi e alberghi; (mm) «TEN-T»: la rete di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1679; (nn) «impresa ferroviaria»: impresa ferroviaria quale definita all’, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE; (oo) «nuovo operatore»: impresa ferroviaria quale definita all’, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE che soddisfa le seguenti condizioni: i) ha ottenuto il rilascio della licenza ai sensi dell’, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE per il segmento di mercato pertinente meno di 20 anni prima della concessione dell’aiuto; ii) non è collegata ai sensi dell’, paragrafo 3, dell’allegato I, del presente regolamento a un’impresa ferroviaria che ha ottenuto la licenza ai sensi dell’, paragrafo 14, della direttiva 2012/34/UE prima del 1o gennaio 2010; (pp) «piccola e media impresa» o «PMI»: impresa che soddisfa le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento; (qq) «ambiente dei servizi europei d’informazione fluviale (“RIS”)»: piattaforma elettronica a punto di accesso unico basata sulle informazioni fluviali nazionali, che fornisce agli utenti RIS servizi tecnici e operativi e contiene link alla segnalazione elettronica conformemente al principio «una tantum», che garantisce che i cittadini e le imprese forniscano dati alle pubbliche amministrazioni una sola volta; (rr) «applicazioni telematiche per il trasporto merci»: applicazioni come i sistemi di informazione (controllo in tempo reale delle merci e dei treni), i sistemi di smistamento e destinazione, i sistemi di prenotazione, pagamento e fatturazione e le applicazioni che gestiscono le coincidenze con altri modi di trasporto e producono documenti elettronici di accompagnamento; (ss) «registro europeo dei veicoli»: un registro a norma dell’, paragrafo 1, e dell’articolo 47, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (20).
Storico versioni

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