Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 16 mar 2026
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:
a)
regimi di aiuti al funzionamento volti a ridurre i costi esterni dei trasporti;
b)
regimi di aiuti al funzionamento per l’avvio di nuovi collegamenti commerciali ferroviari e lungo vie navigabili interne per il trasporto di merci;
c)
regimi di aiuti agli investimenti per la costruzione, l’ammodernamento e il rinnovo di impianti di servizio ferroviario, impianti per vie navigabili interne e impianti di trasporto multimodale ferroviario o per vie navigabili interne, comprese le sovrastrutture portuali, purché la sovrastruttura in questione sia situata in un impianto per vie navigabili interne o in un impianto di trasporto multimodale con un collegamento ferroviario o per vie navigabili interne;
d)
aiuti ad hoc agli investimenti e regimi di aiuti agli investimenti per la costruzione, l’ammodernamento e il rinnovo di terminal ferroviari o per vie navigabili interne utilizzati per il trasporto delle merci;
e)
regimi di aiuti agli investimenti per la costruzione, l’ammodernamento e il rinnovo di diramazioni private;
f)
regimi di aiuti agli investimenti per l’acquisto di veicoli per il trasporto ferroviario o per vie navigabili interne;
g)
regimi di aiuti agli investimenti per l’acquisto di unità di carico intermodali e gru a bordo di navi;
h)
regimi di aiuti agli investimenti per l’interoperabilità nei settori del trasporto terrestre sostenibile;
i)
regimi di aiuti agli investimenti per l’adeguamento e l’ammodernamento nei settori del trasporto terrestre sostenibile.
2. Il presente regolamento non si applica ad alcuna delle categorie seguenti di aiuti:
a)
regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara illegale e incompatibile con il mercato interno aiuti concessi dallo stesso Stato membro;
b)
aiuti ad hoc a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara illegali e incompatibili con il mercato interno aiuti concessi dallo stesso Stato membro;
c)
aiuti subordinati all’uso di beni nazionali rispetto a quelli d’importazione;
d)
aiuti alle imprese in difficoltà;
e)
misure di aiuto che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell’Unione europea, in particolare:
i)
le misure di aiuto in cui la concessione dell’aiuto è subordinata all’obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in tale Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l’aiuto al momento del pagamento dell’aiuto;
ii)
gli aiuti la cui concessione è subordinata all’obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
f)
aiuti per le servitù di obblighi inerenti alla nozione di pubblico servizio nel settore del trasporto di passeggeri o merci;
g)
aiuti alle infrastrutture portuali e alle infrastrutture di accesso portuale valutati dalla Commissione direttamente ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato o contemplati dal regolamento (UE) n. 651/2014;
h)
regimi di aiuto di cui al capo II del presente regolamento, se rientrano nel campo di applicazione dell’, a decorrere dalla scadenza di sei mesi dopo la loro entrata in vigore o da una data successiva decisa dalla Commissione a norma dell’, primo paragrafo;
i)
eventuali modifiche dei regimi di cui al punto h) diverse dalle modifiche che non incidono sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non incidono sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato.
Storico versioni
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