Art. 20
Valutazione
In vigore dal 16 mar 2026
Valutazione
1. Il presente regolamento si applica solo ai regimi di aiuto soggetti all’obbligo di una valutazione ex post conformemente al paragrafo 2, per un periodo massimo di sei mesi dalla loro entrata in vigore o per un periodo più lungo che la Commissione può stabilire dopo aver esaminato il piano di valutazione elaborato per un determinato regime, come specificato al paragrafo 8.
2. I regimi di aiuto sono soggetti all’obbligo di una valutazione ex post se dispongono di una dotazione di bilancio di aiuti di Stato o di spese contabilizzate superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno o a 750 milioni di EUR nel corso della loro durata complessiva. La durata complessiva è la durata combinata del regime e di qualsiasi regime precedente che copra un obiettivo analogo e una zona geografica analoga a decorrere dal 30 marzo 2026. A decorrere dal 30 marzo 2026 le valutazioni ex post sono richieste solo per i regimi di aiuti la cui durata complessiva supera i tre anni.
3. L’obbligo della valutazione ex post non si applica ai regimi di aiuti che subentrano a regimi caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili che siano stati oggetto di valutazione e rispetto ai quali sia stata redatta una relazione di valutazione finale in conformità con un piano di valutazione approvato dalla Commissione e non siano state adottate conclusioni negative. Se la relazione di valutazione finale di un regime non risulta conforme al piano di valutazione approvato, il regime in questione è sospeso con effetto immediato. I regimi che subentrano a tale regime di aiuti sospeso non beneficiano dell’esenzione per categoria.
4. Il piano di valutazione comprende almeno gli elementi seguenti: i) gli obiettivi del regime di aiuti da valutare; ii) le questioni oggetto della valutazione; iii) gli indicatori di risultato; iv) la metodologia prevista per svolgere la valutazione; v) gli obblighi di raccolta dei dati; vi) il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione intermedia e della relazione finale; vii) la descrizione dell’organismo indipendente che svolge la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo e viii) le modalità previste per assicurare la pubblicità della valutazione.
5. L’obiettivo della valutazione ex post è quello di verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni da cui dipende la compatibilità del regime, in particolare la necessità e l’efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici. La valutazione esamina anche l’incidenza del regime sulla concorrenza e sugli scambi.
6. La valutazione ex post è effettuata sulla base di un piano di valutazione approvato dalla Commissione.
7. Gli Stati membri notificano alla Commissione un progetto di piano di valutazione per i regimi di aiuto soggetti all’obbligo di valutazione di cui al paragrafo 2:
a)
entro i 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del regime, se la dotazione di bilancio del regime di aiuto di Stato supera 150 milioni di EUR in un dato anno o 750 milioni di EUR considerando tutta la durata del regime;
b)
entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione di bilancio del regime portandola ad un livello superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR;
c)
entro i 30 giorni lavorativi successivi all’iscrizione a bilancio di spese a titolo del regime superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno.
8. Il progetto di piano di valutazione è conforme alla metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato adottata dalla Commissione. La Commissione può decidere di prorogare il periodo massimo iniziale di sei mesi nella decisione di approvazione del piano di valutazione. Gli Stati membri pubblicano il piano di valutazione approvato dalla Commissione.
9. La valutazione ex post è effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l’aiuto, sulla base del piano di valutazione. Ogni valutazione comprende almeno una relazione di valutazione intermedia e una relazione di valutazione finale, che sono entrambe pubblicate dagli Stati membri.
10. La relazione di valutazione finale è presentata alla Commissione al più tardi nove mesi prima della scadenza del regime. Tale periodo può essere ridotto per i regimi rispetto ai quali l’obbligo di valutazione scatta negli ultimi due anni di attuazione. La portata e le modalità precise di ciascuna valutazione sono definite nella decisione della Commissione di approvazione del piano di valutazione. La notifica di eventuali successive misure di aiuto che presentino un obiettivo analogo contiene la descrizione di come si sia tenuto conto dei risultati della valutazione.
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